ARTICOLO 1
-COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO-
1.1 -
Su iniziativa del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, viene sostituito lo Statuto originario del COMITATO DI QUARTIERE TORVAIANICA SUD, al fine di renderlo piu' completo ed efficace, con lo Statuto composto dagli articoli che seguono.
1.2 -
Il Comitato rappresenta la zona
territoriale entro i seguenti limiti:
LIMITE NORD -P.le Ungheria(lato Sud), V.le Danimarca (lato Sud);
LIMITE EST -Via C.A.dalla Chiesa e Via Polonia;
LIMITE SUD - Canale Rio Torto (confine con Marina di Ardea);
LIMITE OVEST- V.le Francia e Lungomare delle Meduse.
La sede del Comitato viene fissata provvisoriamente in Torvaianica-Pomezia, Lungomare delle Meduse Nr. 80 presso i locali del Bar Ragno d'Oro.
1.3 -
Il Comitato ha come finalità principale
la tutela dei diritti civili ed ambientali del Quartiere. Inoltre
gli ulteriori scopi sociali che il Comitato si prefigge sono:
· Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la
localita' proponendo alle Amministrazioni competenti il
miglioramento estetico della zona ed attivarsi in tutte quelle
iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali
nonche' il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
· Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con le
Amministrazioni comunali, iniziative ( convegni, escursioni,
spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive,
nonche' iniziative di solidarieta' sociale ecc. ) che servano ad
attirare e rendere piu' gradito il soggiorno dei turisti e dei
residenti;
· Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti con
l'apertura di appositi uffici;
· Promuovere e sviluppare attivita' nel settore sociale e del
volontariato a favore della popolazione della localita'( proposte
turistiche specifiche per la terza eta', progettazione e
realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla
formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento
delle varie componenti delle comunita' locali finalizzate anche
all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione ecc.)
Esso e'apartitico e costituisce una organizzazione non lucrativa
di utilita' sociale ( ONLUS). Esso e' disciplinato dalle seguenti
norme ovvero, in mancanza, da quelle previste per le Associazioni
non riconosciute.
1.4 -
Possono far parte ed essere iscritti al Comitato tutti i cittadini che dimostrano di essere residenti nel Comune ovvero che esercitano nella stessa, attività commerciali e/o professionali ed altresi' coloro che per motivazioni varie ( villeggianti, ex residenti, cittadini stranieri, ecc. ) sono interessati all'attivita' del Comitato.
ARTICOLO 2
-PATRIMONIO - ORGANI - BILANCIO-
2.1 - IL PATRIMONIO
Il Patrimonio del Comitato sarà formato
dalle quote di iscrizione dei componenti che saranno versate
nella quantità fissata annualmente dal Consiglio di
Amministrazione.
Inoltre, tale patrimonio sarà formato dalle contribuzioni e
donazioni volontarie che, in considerazione del fine del
Comitato, dovessero allo stesso pervenire da Enti, società e
privati. Il Comitato promuoverà, ove del caso, una pubblica
sottoscrizione per la raccolta di ulteriori fondi per il
finanziamento delle iniziative atte alla realizzazione degli
scopi di cui all'art. 1 che precede.
Il Comitato potrà organizzare ovvero partecipare a
manifestazioni di ogni genere anche al fine di recuperare fondi
utili al perseguimento dello scopo.
Inoltre, il Comitato potrà procedere alla costituzione e
promozione di società e/o cooperative al fine di raggiungere i
sopraddetti scopi sociali.
2.2 - ORGANI
Organi del Comitato sono : il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci.
2.3 -
Le cariche di Presidente,
VicePresidente, Segretario, Tesoriere e componente del Consiglio
di Amministrazione del Comitato sono incompatibili con quelle di
Sindaco, Assessore e/o Consigliere del Comune di Pomezia.
La carica di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla
stessa persona.
2.4 - IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di Legge il Comitato nei confronti dei terzi. Lo stesso presiede di diritto l'Assemblea dei Soci o del consiglio di Amministrazione; procede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione; appone il suo visto su tutti gli atti del Comitato. Il Presidente esegue le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, previa apposizione del proprio visto e di quello del Segretario; può rifiutare il suo visto su eventuali deliberazioni dello stesso, motivando tale rifiuto e demandando all'Assemblea dei Soci le eventuali controversie .
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Di Amministrazione, nella prima riunione successiva alle votazioni.
Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio, il Vice - Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
2.5 - IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente supplisce il
Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza e/o
vacanza.
Sostituisce il Presidente in particolari sue funzioni, qualora
delegato.
2.6 - IL SEGRETARIO
Il segretario assiste il Presidente ed il Vice Presidente nelle loro funzioni. Assiste altresì alle riunioni del Consiglio Di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci. Controlla la conformità delle deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci allo Statuto ed al programma approvato, apponendo il proprio visto obbligatorio.
2.7 - IL TESORIERE
Il Tesoriere gestisce i fondi di cassa, redige il bilancio annuale da approvarsi con le maggioranze previste. Appone il proprio visto di controllo sulle richieste di esborso presentate dagli Organi Competenti, congiuntamente al Presidente. Procede alla raccolta e richieste di quote di iscrizione e/o partecipazione al Comitato di Quartiere ed alla iscrizione sul registro dei soci di coloro i quali hanno provveduto al versamento di cui all'art. 2.1 ;
2.8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I componenti del Consiglio Di
Amministrazione, formato da un numero di membri tale da
assicurare una equilibrata rappresentativita' degli iscritti che
comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a venti
unita'(tale numero viene discusso e deliberato dal Consiglio di
Amministrazione), sono eletti dall'Assemblea dei Soci con le
modalità appresso indicate, e scelti dalla LISTA formata dai
soli soci iscritti da almeno tre anni al Comitato.
I membri durano in carica tre anni, con possibilità di
rielezione. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, di
dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità ovvero di
impossibilità per uno dei componenti, il Consiglio nominerà di
ufficio un suo sostituto, da scegliersi nel Libro dei Soci
iscritti, chiedendo poi la convalida di tale nomina all'Assemblea
dei Soci, in occasione della prima tornata.
Il Consiglio potrà deliberare con il voto favorevole della
maggioranza solo in presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le sedute del Consiglio saranno fissate dallo stesso con apposito
calendario annuale da affiggersi all'Albo Pretorio sito presso la
Sede. Tale forma di pubblicazione resta valida ed unica ad ogni
effetto di Legge. Le sedute dovranno tenersi almeno una volta al
mese.
Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
almeno la maggioranza dei suoi membri.
In caso di estrema urgenza, il Consiglio può essere convocato
anche mediante comunicazione telefonica.
Le sedute del Consiglio potranno aversi anche in luogo diverso
dalla Sede Sociale e di cui ne sarà fatta menzione con avviso da
affiggere sempre all'Albo Pretorio della Sede.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva del numero dei membri sopra indicato ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio presieduto di
diritto dal Presidente del Comitato, in sua assenza dal
Vice-Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal
componente più anziano di età dei presenti.
Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto su un apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Componenti del Consiglio non avranno
diritto a compenso alcuno, attesa la natura volontaria del loro
impegno, fatto salvo, tuttavia, il rimborso di eventuali spese
autorizzate.
Il Consiglio Di Amministrazione e'investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, senza
limitazioni.
Compila il programma del Comitato ed il regolamento per il
funzionamento dello stesso, la cui osservanza e'obbligatoria per
tutti i membri e soci.
Controlla il bilancio annuale al 31 Dicembre, redatto dal
Tesoriere.
Il Consiglio attua il programma triennale, richiede la
convocazione dell'Assemblea dei Soci, chiede l'esecuzione dei
propri deliberati al Presidente, previa l'apposizione dei visti
di cui sopra.
Il Consiglio può inoltre apportare modifiche allo Statuto ( che
poi necessitano dell'approvazione anche dell'assemblea dei Soci),
solo con l'approvazione all'unanimita'dei membri del Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio Di Amministrazione nomina particolari Commissioni
Tecniche nella persona di volontari non retribuiti.
2.9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci composta da tutti
gli iscritti al Comitato e, comunque, da tutti i cittadini
indicati nell'art. 1/4 che siano stati inseriti nell'elenco degli
iscritti "al Comitato di Quartiere".
L'Assemblea Generale e' presieduta dal Presidente del Comitato; in sua assenza dal Vice-Presidente; in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Di Amministrazione all'uopo delegato dal Presidente.
L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali del Comitato, approva il programma annuale redatto dal Consiglio Di Amministrazione; nomina e revoca i membri del Consiglio Di Amministrazione con le modalità appresso indicate.
L'Assemblea dei Soci approva il bilancio redatto dal Tesoriere e già controllato e contabilmente chiuso dal Consiglio Di Amministrazione.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere convocata di urgenza anche dal Presidente del Comitato, qualora ne ravvisasse la necessità.
L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di bilancio, mediante comunicazione con mezzi idonei (manifesti, locandine, volantini, etc. etc. ) da effettuarsi almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno. In casi urgenti, la comunicazione può avvenire anche tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Le deliberazioni dell'Assemblea, riunita in un unica convocazione, vengono approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Si considerano aventi diritto al voto, quei cittadini iscritti al Comitato di Quartiere con almeno 6 mesi di anzianità. (le iscrizioni si considerano aperte per tutto l'anno solare) Sono ammesse le deleghe scritte per singole assemblee ma, ognuno dei membri partecipanti alla Assemblea, non può rappresentare per delega che due persone.
Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.
Le votazioni debbono avvenire in tutti in casi per voto palese e, qualora vi sia parità di voti, la deliberazione deve essere sottoposta previo ulteriore dibattito ad una nuova votazione. Nel caso in cui anche la seconda votazione dia un risultato di parità, la deliberazione si deve ritenere respinta.
L'Assemblea approva lo Statuto e le modifiche apportate allo stesso dal Consiglio Di Amministrazione; può deliberare, inoltre, lo scioglimento del Comitato.
ARTICOLO 3
ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
3.1 -
La elezione dei membri il Consiglio Di
Amministrazione avviene ogni tre anni.
Possono partecipare alle votazioni tutti i cittadini che abbiano
i requisiti di cui all'art. 1.4 e 2.9 comma 1
3.2 -
Il Consiglio Di Amministrazione provvede a rendere nota la data in cui si procederà alle elezioni.
3.3 -
Gli iscritti potranno votare con
preferenza unica il loro candidato, che dovrà essere scelto da
una Lista formata dal Consiglio Di Amministrazione.
A tale Lista possono iscriversi tutti i soci del Comitato di
Quartiere che abbiano interesse a partecipare alle elezioni e che
abbiano i requisiti di cui all'art. 1.4 e 2.9 comma 1 da almeno
tre anni.
3.4 -
La domanda di iscrizione alla Lista
dovrà pervenire al Consiglio Di Amministrazione almeno gg. 15
prima della data fissata per la pubblicazione della stessa.
I candidati debbono essere maggiorenni ed avere i requisiti di
cui agli artt. 1.4, 2.8 e 2.9 comma 1 dello statuto.
3.5 -
Per iscriversi alla lista e partecipare alle elezioni, il candidato dovrà versare anticipatamente e ciò all'atto della iscrizione alla Lista, un contributo spese nella misura preventivamente fissata dal Consiglio Di Amministrazione. Tale contributo resterà in ogni caso, e quindi anche in quello di mancata elezione, nelle casse del Comitato.
3.6 -
Risulteranno eletti al Consiglio Di Amministrazione da 5 a 20
candidati (viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in base
al numero dei Soci iscritti) che avranno ottenuto il maggior
numero dei voti.
Nel caso di ex-quo, risulterà eletto il candidato iscritto da
maggior tempo al Comitato.
In caso di parità , si procederà a sorteggio in occasione della
prima seduta del Consiglio Di Amministrazione.
3.7 -
Nel caso in cui l'eletto non intendesse più accettare l'incarico, ovvero venisse escluso per contraffazione di titoli e/o condizioni di partecipazione, verrà nominato in sua vece il primo dei non eletti, e così di seguito.
ARTICOLO 4
ALTRE NORME
4.1 -
Il Comitato verrà ad estinzione con
l'esaurimento dello scopo, per insufficienza dei fondi raccolti,
ovvero anche quando vengano a mancare tutti i componenti del
Consiglio Di Amministrazione o ancora per deliberazione
dell'Assemblea dei Soci all'unanimità. I componenti convengono
che nel caso in cui si verifichi l'estinzione del Comitato per
una delle cause sopra indicate, gli eventuali fondi residui,
costituiti con le quote di iscrizione e con le oblazioni, siano
devoluti ad un Ente operante nell'ambito del Comune di Pomezia
senza finalità di lucro, che svolga attività di
ricerca medica ovvero di assistenza agli anziani, di recupero
degli handicappati o tossicodipendenti o similari, che sarà
designato all'atto dello scioglimento.
4.2 -
Tutte le eventuali controversie tra i
membri del Comitato e tra questi e i suoi organi, saranno
sottoposte, con esclusione di ogni altra Giurisdizione, alla
competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre persone, da
nominarsi rispettivamente dalle parti in causa e per il terzo dal
Presidente del Comitato, garante del rispetto delle finalità
dello stesso.
Nel caso in cui la controversia riguardi anche il Presidente, il
terzo arbitro sarà nominato dal Vice-Presidente ovvero dal
membro più anziano di età del Consiglio Di Amministrazione.
4.3 -
In considerazione del fatto che attualmente il Comitato non ha l'elenco completo degli iscritti, si ritiene di poter derogare alla sola norma prevista dall'art. 3.3 dello Statuto, limitatamente al periodo di iscrizione al Libro Soci ed in occasione della sola prima libera elezione dei Componenti il Consiglio Di Amministrazione.
4.4 -
Il Comitato per ogni esigenza di carattere organizzativo, potrà avvalersi di un regolamento interno redatto dal Consiglio Di Amministrazione.
4.5 -
Gli iscritti al Comitato si impegnano a
prendere visione del presente Statuto e ad accettare sin da ora
tutte le clausole, disposizioni, regole e condizioni in esso
previste, ivi compresa la clausola compromissoria.
L'iscrizione come Socio comporta altresì accettazione delle
disposizioni e delle decisioni adottate dal Consiglio Di
Amministrazione, che si intenderanno comunicate con l'affissione
dei relativi verbali all'Albo Pretorio presso la sede del
Comitato.
4.6 -
Tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, sarà applicata la normativa di legge vigente applicabile alle associazioni non riconosciute.
Torvaianica-Pomezia 31 Marzo 1999